Numerose le novità del Codice della Strada dal 14 dicembre 2024, specie sulla droga. Fra le modifiche, quelle del conducente minore degli anni 21. Nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (o rifiuto di sottoporsi ai controlli). Se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida. Neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24esimo anno di età.
Foglio Rosa, che succede
Qualora sia munito di autorizzazione a esercitarsi (Foglio Rosa), le disposizioni si applicano anche a quel documento. L’interessato non può conseguire un nuovo Foglio Rosa fino al compimento del 24esimo anno. Si capisce bene che la regola riguarda i ragazzi.
Visita medica
È stata disposta la visita medica? Qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme.
Schema in tre punti
- Come spiega la circolare ministeriale, i conducenti minori di 21 anni privi di patente nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire una patente, neppure per conversione, prima del compimento di 24 anni.
- I guidatori minori di 21 anni titolari dell’autorizzazione a esercitarsi, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, soggiacciono alle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca che sarebbero state disposte se fosse titolare di patente di guida. Inoltre, è previsto il divieto di conseguire una nuova autorizzazione fino al compimento di 24 anni.
- I conducenti privi di patente di guida, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire la patente per un tempo corrispondente alla durata della sospensione cautelare che sarebbe stata disposta se ne fosse stato titolare. Il medesimo divieto di conseguire la patente continua a perdurare per un tempo pari alla durata della sospensione della patente che sarebbe stata disposta come sanzione accessoria in caso di condanna, oppure per tre anni nel caso in cui sarebbe stata disposta la revoca della patente se posseduta.