Nuove multe auto da droga: cosa sapere per evitare batoste

La legge 177/2024 ha introdotto numerose modifiche al Codice della Strada dal 14 dicembre: droga nel mirino.
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Il 14 dicembre scorso è stata una data epocale per il Codice della Strada, modificato con la legge 177/2024: in particolare, cambiano le multe da droga. Ecco cosa sapere per evitare batoste. Primo: chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. Eliminate le parole: “in stato di alterazione psico-fisica”. Diversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida, spiega la circolare ministeriale.

La vera novità

È stata eliminata la necessità di dimostrare che il soggetto sia colto in stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per la contestazione del reato diventa sufficiente che il soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione. Non serve provare il nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo, ma è sufficiente il collegamento temporale tra l’assunzione recente e la guida. 

Quanta droga perché scatti la multa

Nulla è, invece, cambiato in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere assunta o rinvenuta nell’organismo ai fini della punibilità della condotta. Non c’è un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo. Per rispondere del reato è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La legge 177/2024 ha introdotto numerose modifiche al Codice della Strada dal 14 dicembre: droga nel mirino.

Accertamenti di secondo livello

L’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello urgenti sulla persona presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti indicati dalla norma. Uno: la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili. Due: il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza. Tre: il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere. 

Accertamento di tipo analitico

L’accertamento di tipo analitico può essere eseguito su campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi di polizia stradale. O su campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti organi di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

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