Rottamazione Quater: gli effetti su multe pregresse e bollo auto

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Gli automobilisti con debiti verso l’Agenzia delle Entrate – per multe stradali, bollo auto e altre sanzioni – hanno la possibilità di pagare il solo importo dell’infrazione più le spese di notifica, senza l’aggiunta di ulteriori sanzioni o interessi di mora e aggio. L’opportunità, sicuramente vantaggiosa, è offerta dalla “Rottamazione Quater“.

La Legge di Bilancio 2023 prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Restano interamente da pagare, invece, le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Gli effetti sulle multe stradali e sul bollo

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale delle somme a debito riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella sono interamente dovute.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.

È possibile pagare gli importi in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni). Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Inoltre, per le cartelle superiori ai 1.000 euro notificate fino al 2015, che possono riguardare anche il bollo auto non pagato, è prevista la possibilità di saldare a rate il debito col fisco, diluendolo fino a 5 anni, senza sanzioni e interessi. La pace fiscale prevede analogo trattamento per le cartelle superiori a 1.000 euro iscritte a ruolo fino al 30 giugno 2022, per le quali è dovuto solo l’importo originario, senza sanzioni, con rateizzazione fino a 5 anni.

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